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π Attestazione vs Liberatoria: Il Grande Equivoco
Stefano Pagani chiarisce subito un punto cruciale: quello che molti chiamano "liberatoria" Γ¨, per legge, una semplice attestazione.
L'attestazione: Γ un documento in cui l'amministratore dichiara lo stato dei pagamenti (ordinari e straordinari) effettuati dal condomino e l'eventuale presenza di contenziosi.
Non Γ¨ una quietanza: Ricevere questo documento non estingue automaticamente eventuali debiti non ancora emersi (come i conguagli) nΓ© libera l'acquirente dalle responsabilitΓ previste dal Codice Civile.
βοΈ Lo Stato delle Liti in Corso
Γ vitale sapere se il condominio Γ¨ coinvolto in battaglie legali. L'attestazione deve dare conto di:
Procedure di mediazione o arbitrato.
Cause civili: Giudice di Pace, Tribunale, fino alla Cassazione.
Contenziosi vari: Cause contro fornitori, contro altri condomini o verso enti pubblici (es. Roma Capitale).
Nota bene: Se non ci sono liti, l'amministratore deve dichiararne esplicitamente l'assenza. Il silenzio non Γ¨ una garanzia.
π° Chi paga cosa? (Art. 63 Disp. Att. C.C.)
La legge stabilisce un vincolo di solidarietΓ tra venditore e acquirente:
Ordinaria amministrazione: Chi subentra risponde solidalmente con il venditore per i contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Manutenzioni Straordinarie: Qui vige il principio di relativitΓ . L'obbligo di pagamento sorge nel momento in cui viene costituito il fondo straordinario (deliberato in assemblea). Se il fondo Γ¨ stato deliberato prima del rogito, il debito resta in capo al venditore, anche se i lavori iniziano dopo.
π Consigli pratici per chi acquista
Per evitare "sorprese" economiche dopo il trasloco, Stefano suggerisce di non limitarsi all'attestazione ma di:
Chiedere i verbali d'assemblea: Almeno quelli degli ultimi due anni per verificare se sono stati deliberati lavori non ancora iniziati.
Osservare l'edificio: La presenza di ponteggi o di parti comuni deteriorate deve spingere a indagare su delibere giΓ approvate per rifacimento facciate o tetti.
Verificare l'imputazione dei pagamenti: Assicurarsi che i versamenti del venditore siano stati accreditati correttamente (secondo l'Art. 1193 C.C.) e non su debiti contestati.
